Adesione

DOMANDA DI ADESIONE

SCHEDA COMUNICAZIONE DATI O CESSAZIONE

Le prestazioni della Bilateralità: un diritto per i lavoratori, un obbligo per gli imprenditori artigiani che devono garantirle ai propri dipendenti.

La contrattualizzazione del diritto alle prestazioni bilaterali.
Gli accordi sottoscritti nel 2009 e nel 2010 dalle Confederazioni artigiane Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI e dalle Organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, in materia di contrattualizzazione del diritto alle prestazioni erogate dalla bilateralità nazionale e regionale hanno avuto l’obiettivo di garantire alle imprese artigiane ed ai loro dipendenti la più ampia copertura in tema di tutele sociali e di sostegno al reddito.
Il sistema bilaterale dell’artigianato si caratterizza e si afferma, così, come  strumento in grado di erogare, su tutto il territorio nazionale, prestazioni di welfare che completano il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto dai contratti collettivi di categoria, e che offrono un contributo economico concreto all’impresa artigiana.

Il Dlgs. n. 148/2015.
L’art. 29, comma 2, del Decreto Legislativo n. 148/2015 (riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro), ha stabilito che sono soggetti alla disciplina del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) istituito presso l’INPS, i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali che non  rientrano  nell’ambito  di  applicazione della  CIG  ordinaria  e  straordinaria e che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (art. 26 e 27 dello stesso D.Lgs. n. 148/2015).
Il 10/12/2015 le Parti Sociali dell’Artigianato hanno sottoscritto l’Accordo interconfederale che da attuazione alle previsioni del D.Lgs. n.148/2015 in merito all’adeguamento delle fonti istitutive del FSBA costituito dalle stesse parti sociali nazionali nel 2014.
Quindi, tutte le aziende che rientrano nel campo di applicazione del FSBA, sono escluse dall’obbligo contributivo nei confronti del Fondo di Integrazione Salariale dell’INPS.

La Circolare INPS n. 176 del 09/09/2016.
Con circolare n. 176 del 09/09/2016, l’INPS ha confermato che

le imprese operanti nel settore dell’artigianato e che hanno le caratteristiche proprie delle imprese artigiane di cui alla legge n. 443/1985, sono obbligatoriamente iscritte al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell’Artigianato (decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 9 gennaio 2015 n. 86986, pubblicato sulla G.U. n.56 del 9-3-2015). Le stesse, pertanto, non sono comprese nell’ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale indipendentemente dal contratto collettivo applicato.
Rientrano, altresì, nell’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà dell’Artigianato anche le Confederazioni di settore e le Società di servizio alle imprese associate, dalle stesse costituite, partecipate o promosse e i correlativi enti bilaterali di livello nazionale e territoriale, indipendentemente dal settore di inquadramento.”

In sintesi…

  • Le prestazioni erogate dalla Bilateralità nazionale e regionale sono un obbligo per il datore di lavoro ed un diritto per ogni lavoratore;
  • il datore di lavoro che non aderisce alla bilateralità deve comunque garantire al lavoratore le tutele e i servizi erogati dalla bilateralità;
  • l’impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo, contrattuale e di legge, in materia di tutele reddituali nei confronti dei lavoratori.

Ma soprattutto.... aderire a EBNA-FSBA conviene!
L’adesione a EBNA-FSBA e, automaticamente, a EBAP, consente alle imprese e ai lavoratori di accedere alle prestazioni di sostegno al reddito previste dal Decreto Legislativo n. 148/2015 in caso di sospensione o riduzione dell’attività (assegno ordinario e assegno di solidarietà), e alle ulteriori prestazioni erogate dal fondo regionale dell’EBAP.
Consulta la sezione
VERSAMENTI per verificare modalità ed ammontare della contribuzione o quella PRESTAZIONI per capire le numerose provvidenze che possono essere richieste all'Ente.

Di seguito la modulistica da compilare in caso di nuova adesione o per comunicare eventuali variazioni.