Certificazione dei contratti di lavoro
Di cosa si tratta?
La certificazione dei contratti è stata introdotta dalla riforma "Biagi" (D.Lgs. 276/2003) e consiste in un procedimento tramite il quale le parti del sinallagma lavorativo (datore di lavoro e lavoratore) sottopongono ad una Commissione qualificata il contratto o il diverso atto che disciplina il loro rapporto. Può essere richiesta in fase prodromica (assistenza e consulenza) così come dopo la stipulazione del contratto.
Con la certificazione il contratto riceve un "bollino di qualità" che attesta la genuinità del contratto e la rispondenza formale del suo contenuto rispetto alla volontà espressa dalle parti, al punto da inibire o postergare, per legge, l'attività ispettiva degli enti competenti (es. INPS, INL).
L'art.76 del D.Lgs. pone al primo posto tra i soggetti abilitati alla creazione di Commissioni di certificazione gli enti bilaterali costituiti nell’ambito territoriale di riferimento, intendendosi per tali unicamente gli organismi costituiti ad iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.
Quali sono gli effetti ed i vantaggi che derivano dalla certificazione?
Il ricorso alla certificazione permette di:
- accrescere il grado di affidamento delle parti stipulanti rispetto al contenuto del contratto, di cui la Commissione verifica la correttezza in base ai requisiti di forma e contenuto previsti dalla legge. Il contratto certificato si considera genuino per legge e ciò anche al punto di inibire attività ispettive;
- prevenire l'utilizzo "distorto" o erroneo delle forme contrattuali previste dall'ordinamento rispetto al contenuto sostanziale che le parti intendono normare, in ottica di tutela;
- ridurre sensibilmente il rischio di contenzioso rispetto al contratto certificato, assicurando una maggiore solidità di quanto stipulato, anche in fase di eventuale giudizio;
- usufruire di assistenza e consulenza di soggetti altamente qualificati non solo in relazione alla stipulazione del contratto ma anche rispetto alle successive variazioni.
Gli effetti della certificzione permangono, anche nei confronti dei terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, un eventuale ricorso giurisdizionale.
Nei confronti dell’atto di certificazione, sia le parti che i terzi che ne abbiano interesse possono proporre ricorso giurisdizionale soltanto per vizi del consenso, per erronea qualificazione del rapporto o per difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.
Il ricorso al giudice ordinario deve obbligatoriamente essere preceduto da un tentativo di conciliazione da svolgersi avanti alla commissione che ha certificato l’atto.
Quali sono gli atti certificabili e le funzioni svolte dalla Commissione dell'EBAP Puglia?
La Commissione di certificazione dell'EBAP Puglia svolge:
a) la certificazione dei contratti di lavoro o singole clausole in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro ai sensi dell’art. 75, D.lgs. 276/2003;
b) la certificazione delle clausole elastiche nel contratto di lavoro a tempo parziale nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non le disciplini, ai sensi dell’art. 6, comma 6, D.lgs. 81/2015;
c) la certificazione della clausola compromissoria ai sensi dell’art. 31, comma 10, L.183/2010;
d) la certificazione delle rinunzie e transazioni di cui all’art. 2113 c.c., ai sensi dell’art. 82, D.lgs. 276/2003, a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti;
e) la certificazione dell’assenza dei requisiti dell’etero-organizzazione per le collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’art. 2, D.lgs. 81/2015;
f) l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione relativamente ai contratti per cui si sia precedentemente adottato l’atto di certificazione, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.lgs. 276/2003;
g) l’esperimento del tentativo facoltativo di conciliazione di cui al combinato disposto degli artt. 31, comma 13, L.183/2010 e 410 c.p.c. per le controversie relative a rapporti di cui all’art. 409 c.p.c., i cui contratti non siano stati sottoposti precedentemente a procedura di certificazione;
h) la funzione conciliativa di cui all’art. 6, D.lgs. 23/2015, relativa all’offerta di conciliazione in caso di licenziamento dei lavoratori;
i) la soluzione arbitrale delle controversie relative ai rapporti di cui agli artt. 409 c.p.c. e 63, comma 1, D.lgs. 165/2001;
l) l’assistenza per la stipulazione di accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita ai sensi dell’art. 2103 c.c., comma 6;
m) l’attività di assistenza e consulenza prodromica alla stipulazione del contratto.
Come presentare richiesta?
Attivare una richiesta di certificazione è molto semplice e il relativo procedimento è rapido, tenuto a concludersi per legge entro i 30 giorni successivi alla ricezione del materiale completo.
Ai sensi dell'art.7 del regolamento della Commissione, l'istanza deve essere sottoscritta da ambo le parti del contratto e compilata su apposita modulistica disponibile al link https://www.ebapuglia.net/modulistica-la-richiesta-di-certificazione. L’istanza di certificazione in originale, completa degli allegati, è consegnata alla Commissione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mail certificata, ovvero mediante consegna a mano con dichiarazione-timbro di ricevuta. Ai fini dell’attivazione della procedura di certificazione una copia dell’istanza e della documentazione allegata può essere anticipata a mezzo PEC all’indirizzo ebapuglia@pec.it.
Informazioni ulteriori possono essere richieste all'indirizzo email certificazione@ebapuglia.it